Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. I medicinali omeopatici già autorizzati e presenti sul mercato italiano alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 1, sono autorizzati all'immissione in commercio ai sensi degli articoli 3 e 5-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato dalla presente legge.
      2. Il responsabile dell'immissione in commercio dei medicinali omeopatici già

 

Pag. 17

autorizzati e presenti sul mercato italiano alla data di entrata in vigore della presente legge deve presentare, entro sei mesi, l'elenco dei medicinali con l'indicazione della relativa modalità di registrazione, semplificata od ordinaria, alla quale si prevede di accedere e della data entro cui sarà disponibile la documentazione relativa alla registrazione. Il termine massimo entro cui deve essere redatta tale documentazione è stabilito in cinque anni a decorrere dalla data della dichiarazione prevista dal presente comma.
      3. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, è abrogato.